STATUTO ASSOCIAZIONE
FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI PESCA SPORTIVA
(F.I.O.P.S.)
TITOLO I – DENOMINAZIONE E DURATA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI PESCA SPORTIVA (abbreviata F.I.O.P.S.).
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede nel comune di Cavriglia (Ar) presso l’indirizzo deciso ed identificato dall’assemblea generale dei soci al momento dell’insediamento e portata a conoscenza di tutti tramite il sito internet della stessa.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’assemblea dei soci, constatata l’impossibilità di perseguire gli scopi sociali o continuare l’attività.
Art. 4 – Simbolo
Il logo di forma circolare rappresenta nella parte alta un pesce stilizzato di colore blu con la coda sulla parte sinistra e la testa sulla parte destra rivolte verso il basso che si appoggia su un tricolore (verde bianco e rosso) a forma di onda. La scritta F.I.O.P.S. Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva può essere adattata in varie forme sotto, sopra o intorno al logo a seconda degli usi necessari.
TITOLO II – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 – SCOPI
L’associazione ha come scopo la tutela, la promozione e la diffusione della pesca sportiva e ricreativa nelle acque marine e nelle acque interne, nonché la tutela, la conoscenza e il miglioramento dell’ambiente, degli ecosistemi e della fauna ittica nella loro complessità e diversità.
L’associazione, inoltre, lavora per prevenire e combattere qualsiasi forma di inquinamento ambientale e di danneggiamento degli ecosistemi fluviali e della fauna ittica marina e di acqua dolce e promuove tutte le attività necessarie e utili al perseguimento di tali scopi.
L’associazione promuoverà altresì tutte le attività utili a conciliare la pesca sportiva e ricreativa con la pesca professionale con la finalità di tutelare il patrimonio ittico delle acque dolci e salate.
L’associazione stimolerà l’attività delle istituzioni competenti in materia di pesca sportiva e ambiente e, in conformità ai propri scopi, proporrà alle stesse le modifiche e gli aggiornamenti legislativi e normativi necessari alla tutela, promozione e diffusione della pesca sportiva e ricreativa nelle acque marine e nelle acque interne.
L’associazione lavora per sensibilizzare e formare l’opinione pubblica e in particolare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, degli ecosistemi e della fauna ittica, promuovendo, anche in collaborazione con le federazioni e le associazioni di pescatori, modelli di gestione delle acque pubbliche come risorse finalizzate allo svilup
po economico e sociale e alla promozione territoriale nonché alla creazione di luoghi specificamente adibiti ed attrezzati per l’avviamento alla pesca in grado di garantire ai fruitori livelli elevati di sicurezza nell’accesso e nell’utilizzazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può stipulare specifiche convenzioni con altre associazioni, istituzioni o persone fisiche o giuridiche che perseguono finalità simili.
L’associazione promuove la costituzione di modelli di governance della pesca sportiva e ricreativa nei territori, da realizzare insieme alle istituzioni competenti e a tutti quei soggetti che si occupano di produzione o vendita di prodotti o forniscono servizi in materia di pesca sportiva e ricreativa ( ittiocultura, nautica specializzata, ittiologia etc…).
L’associazione lavora per il sostegno dell’attività di promozione e commercio di articoli e servizi per la pesca sportiva e ricreativa di tutti gli operatori del settore (negozi, aziende produttrici, fornitori di servizi, media specializzati, rappresentanti di commercio, etc…).
L’associazione, inoltre, nel perseguimento dei propri scopi potrà darsi un’organizzazione decentrata su base regionale o/e territoriale, aprendo anche sedi decentrate in Italia o all’estero.
L’associazione non persegue finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, autonoma e indipendente da qualsiasi altra associazione.
L’associazione può inoltre nello specifico e a mero titolo esemplificativo:
– promuovere progetti rivolti allo studio, alla ricerca sullo stato di salute degli habitat di acqua dolce e salata nonché delle specie ad essi correlate;
– promuovere progetti rivolti all’analisi, lo studio e la ricerca su interventi aventi come obiettivo il mantenimento e il ripristino della qualità delle acque;
– promuovere, in tutte le sedi legiferanti italiane e comunitarie, l’adozione di nuove leggi e normative che interessino la tutela, difesa e promozione della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne e marine;
– promuovere la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’impatto della pesca sportiva e ricreativa sulla società sia dal punto di visto storico-culturale e sportivo che economico-imprenditoriale;
– promuovere la valorizzazione e diffusione della pesca sportiva e ricreativa, anche grazie alla gestione delle acque pubbliche;
– organizzare, in collaborazione con Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell’associazione, una o più scuole di avviamento alla pesca sportiva, promuovendo il coordinamento tra le stesse;
– promuovere ed organizzare, in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza contro il bracconaggio e a favore dell’applicazione delle norme poste a tutela della fauna ittica, degli ecosistemi, dell’ambiente e della salute;
– organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni e in particolare redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione, pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associativa, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari relativi all’attività che costituisce l’oggetto associativo, realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale necessario od utile al perseguimento degli scopi sociali, curandone o affidandone a terzi la distribuzione, utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
– promuovere rapporti, in Italia e all’estero, con istituzioni, enti e associazioni, società pubbliche e private, cooperative e movimenti organizzati;
– promuovere e organizzare attività commerciali e produttive volte al perseguimento degli scopi sociali, quali ad esempio la vendita di materiale informativo e di gadget, la prestazione di consulenze, l’organizzazione di fiere, eventi o rassegne, la gestione di acque interne e marine anche attraverso la costituzione di società commerciali o la partecipazione alle medesime;
– progettare e realizzare iniziative nel settore dell’educazione ambientale;
– promuovere, organizzare e gestire progetti di sviluppo locale sostenibile legati alla pesca sportiva e ricreativa, anche con altre associazioni ed enti;
– assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, per organizzare e promuovere la partecipazione in altre associazioni e fondazioni ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali;
– avvalersi della consulenza di un Comitato Scientifico, che potrà essere costituito da aderenti o meno all’associazione dotati di specifiche competenze tecniche ovvero del Comitato Scientifico che altri enti o associazioni mettano a disposizione sulla base della stipulazione di un’apposita convenzione;
– promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela della pesca sportiva e ricreativa e della pesca in generale, dell’ambiente e della salute dei cittadini; a tal fine l’associazione potrà costituire un ufficio legale anche per consulenze esterne sui temi sociali dell’associazione e per svolgere attività di supporto e consulenza ai soci.
Art. 6 – La FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI PESCA SPORTIVA è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche impegnate nella produzione o vendita di articoli o servizi per la pesca sportiva e ricreativa nonché impegnate nella pratica, nella tutela, promozione e diffusione della medesima nelle acque marine e nelle acque interne che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.
TITOLO III – SOCI
Art. 7 – Categorie
I soci si suddividono in:
– soci fondatori: sono i soci che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono come firmatari dell’atto costitutivo.
– soci ordinari
La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e la quota associativa non sarà restituita in caso di cessazione della qualità di socio ne questi avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
I soci fondatori hanno diritto di esprimere almeno un componente del consiglio direttivo.
Art. 8 – Diritti e doveri
La qualità di socio si ottiene previa domanda di ammissione soggetta all’approvazione del consiglio direttivo.
L’iscrizione ha validità annuale e scade ogni anno al 31 dicembre. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo deve essere effettuato il rinnovo dell’iscrizione mediante pagamento della quota annuale fissata anno per anno dal consiglio direttivo.
Art. 9 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno e codice etico. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’associazione.
Art. 10 – I soci fondatori ed ordinari compongono l’assemblea, ordinaria e straordinaria, e vi hanno in via esclusiva elettorato attivo e passivo; in particolare, eleggono gli organi direttivi dell’associazione, approvano le modifiche allo statuto, approvano il bilancio e il rendiconto economico e finanziario annuale con le relative relazioni di accompagnamento.
I soci tutti hanno il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’associazione e il dovere di difenderne nel campo esterno il buon nome.
Art. 11 – Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le modalità di voto saranno disciplinate da apposito regolamento.
Art. 12 – Cessazione della qualità di socio
I soci cessano di appartenere all’associazione:
– in caso di esercizio del diritto di recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al presidente;
– per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla presidenza;
– per effetto del mancato pagamento della quota annuale;
– per esclusione in caso di azioni od omissioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’associazione o nel caso in cui la condotta del socio, costituisca ostacolo al buon andamento del rapporto associativo;
La cessazione della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 13 – Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili, mobili e dai diritti che l’associazione acquisterà a qualsiasi titolo, comprese le quote annuali versate dai soci, i contributi di altri enti pubblici o privati o di altre associazioni, le elargizioni, eventuali donazioni e lasciti, i proventi derivanti dalle attività sociali, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo di supporto all’attività associativa, o da ogni altro tipo di entrata.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente previa delibera del consiglio direttivo e comunicate all’assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Bilancio Preventivo e la relazione di accompagnamento debbono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento.
Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
I bilanci devono essere depositati presso la sede legale dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Art. 14 – Organi
Gli organi essenziali dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
L’assemblea può decidere di istituire anche:
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Garanti;
Art. 15 – Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo e l’organo di indirizzo dell’associazione, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa ed è composta, direttamente o attraverso i propri delegati, da tutti i soci.
Ogni socio, attraverso le modalità previste dal presente statuto e dall’eventuale regolamento, ha diritto di esprimere il proprio voto.
L’assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno 1/3 dei suoi membri.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria o straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria o straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea può altresì essere convocata in seduta straordinaria, per motivi di particolare urgenza o gravità, dal presidente, che stabilisce l’ordine del giorno.
La convocazione dell’assemblea avviene con qualsiasi sistema di comunicazione almeno dieci giorni prima dell’assemblea. Le convocazioni dovranno contenere l’indicazione del luogo, ora e data della convocazione, e l’ordine del giorno.
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci fondatori ed ordinari che siano in regola con il versamento annuale dell’iscrizione all’associazione. Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno il diritto di voto. Il socio impossibilitato a presenziare all’assemblea può delegare altro socio in sua vece con delega scritta valevole solo per una specifica assemblea.
Il delegato all’assemblea generale dei soci potrà essere portatore di un numero di deleghe deciso dal regolamento di cui all’art. 11 del presente statuto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione per 5 giorni all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 16 – L’assemblea ordinaria, oltre a determinare l’indirizzo dell’associazione ha i seguenti compiti:
– elegge il Presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti di cui uno vicario.
– elegge il Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero dei membri che dovrà essere almeno pari a tre;
– elegge il Collegio dei Garanti e nomina il giurista esterno all’associazione che lo presiede;
– approva il bilancio preventivo con la relativa relazione di accompagnamento;
– approva il bilancio consuntivo;
– approva il rendiconto annuale;
– approva l’eventuale regolamento interno;
– approva l’eventuale codice etico;
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Nel caso di modifica dello statuto prevede la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno il 50% più uno dei soci e il voto favorevole dei ¾ dei presenti.
Nel caso di eventuale scioglimento dell’associazione si rimanda all’art. 28 del presente statuto.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Le funzioni di segretario dell’assemblea possono essere svolte anche dal Direttore.
Art. 17 – Consiglio direttivoa
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri eletti dall’assemblea fra i propri componenti. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i consiglieri, che svolgono gratuitamente la loro funzione, sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio direttivo e i suoi singoli consiglieri possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 18 – Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da:
– il Presidente;
– da almeno 2/3 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci membri dell’assemblea generale;
Il consiglio direttivo cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Il Consiglio direttivo può nominare un Amministratore Delegato a cui delegare proprie attribuzioni e che può anche svolgere le funzioni di Direttore.
In tal caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive all’amministratore delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Il consiglio direttivo in base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; valuta, sulla base della relazione dell’amministratore delegato, il generale andamento della gestione.
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere all’amministratore delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
L’amministratore delegato cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’associazione e riferisce al consiglio direttivo con la periodicità fissata dal consiglio medesimo e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’associazione.
Ulteriori compiti del Consiglio direttivo sono:
– attuare l’indirizzo approvato dall’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
– redigere i regolamenti interni e/o regolamenti tecnici;
– attuare le deliberazioni dell’assemblea;
– nominare e revocare il Direttore;
– deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci e sulla cessazione della qualità di socio;
– predisporre il bilancio preventivo con relativa relazione di accompagnamento ed il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale dell’associazione;
– deliberare sull’uso dei fondi dell’associazione;
– stabilire le quote che i soci debbono versare annualmente;
– ratificare le deleghe assegnate dal presidente ai vari collaboratori interni ed esterni all’associazione;
– convocare l’assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
– designare un segretario per le riunioni del consiglio direttivo;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da archiviare nel libro dei verbali del consiglio direttivo. I verbali possono essere visionati dai soci che ne facciano richiesta al Presidente.
Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa anche il Direttore che può svolgere anche le funzioni di segretario.
Art. 19 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea la quale può eleggere anche uno o più vicepresidenti dei quali uno vicario. Egli esercita il potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell’associazione, esprime e garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali.
Il Presidente presiede il consiglio direttivo e ne fa parte ed ha la rappresentanza legale dell’associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Nell’ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe ai vicepresidenti, ai consiglieri e ai singoli soci, previa approvazione del consiglio direttivo.
Il Presidente si rende garante del corretto e democratico funzionamento della vita associativa.
Il Presidente ed i Vice Presidenti dell’associazione restano in carica per tre anni.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente svolge le sue funzioni il Vicepresidente Vicario.
Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.
Art. 20 – Coordinamenti regionali, territoriali e sezioni
L’associazione può strutturarsi in Coordinamenti territoriali su base provinciale o meno dotati di autonomia patrimoniale ed economica ma che rispettano ed attuano l’indirizzo approvato dall’assemblea nazionale dei soci e le decisioni esecutive attuate dal Consiglio direttivo.
Gli associati appartenenti ad ogni coordinamento territoriale si riuniscono, almeno una volta all’anno, in un’assemblea che affronti le problematiche e le potenzialità legate alla pesca sportiva e ricreativa di ogni territorio e che elabora proposte territoriali da far pervenire al Consiglio direttivo dell’associazione. L’assemblea territoriale approva le decisioni con il voto della maggioranza degli associati del coordinamento presenti.
Ogni assemblea territoriale elegge a maggioranza un coordinatore nominato dall’assemblea territoriale stessa.
I coordinatori territoriali si riuniscono in un coordinamento regionale che è presieduto da un coordinatore regionale nominato a maggioranza dai coordinatori territoriali sentito il consiglio direttivo. Il coordinamento regionale deve rispettare ed attuare l’indirizzo approvato dall’assemblea nazionale dei soci e le decisioni esecutive attuate dal Consiglio direttivo.
I coordinamenti territoriali a loro volta sono organizzati in sezioni locali. Ogni negozio di pesca associato costituisce una sezione locale dell’associazione. Le sezioni locali devono rispettare ed attuare l’indirizzo approvato dall’assemblea nazionale dei soci e le decisioni esecutive attuate dal Consiglio direttivo e concorrono all’elaborazione delle proposte formulate dal coordinamento territoriale di riferimento.
Art. 21 – Settori e sezioni
L’associazione potrà strutturarsi in settori di attività che saranno disciplinati da specifici regolamenti organici, approvati dall’assemblea.
L’associazione potrà inoltre stabilire accordi, concedere e ricevere riconoscimenti e/o affiliazioni con tutte quelle associazioni o enti, sia pubblici che privati, che condividano le finalità dell’associazione.
Art. 22 – Comitato Scientifico
L’associazione ha la facoltà di costituire un Comitato Scientifico ovvero di avvalersi tramite specifica convenzione del comitato scientifico di altro ente o associazione.
Se costituito, il Comitato Scientifico è l’organo consultivo che assiste l’associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari, nonché per acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico in ordine alle implicazioni di tali iniziative, progetti e collaborazioni.
Svolge, inoltre, una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il consiglio direttivo ne richieda espressamente il parere.
Il Comitato Scientifico è composto da ittiologi, giuristi, universitari, produttori, negozianti ed esperti di pesca, siano essi soci o meno dell’associazione, in numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate nell’ambito della ricerca ed è presieduto da un suo Direttore o da un Segretario o da un loro delegato.
Ai componenti del Comitato scientifico spetta unicamente il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo per l’espletamento delle proprie funzioni.
Art. 23 – Collegio dei Garanti
L’assemblea dell’associazione ha la facoltà di istituire il Collegio dei Garanti che sarà composto da 3 membri. Due sono eletti dall’assemblea tra quei soci che non rivestano alcuna carica nell’ambito dell’associazione, a tutti i livelli, ed è presieduto da un giurista esterno, anch’esso nominato dall’assemblea. Sono eletti anche due membri supplenti.
Il Collegio dei Garanti rimane in carica per la durata di 3 anni.
Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
Il collegio svolge, altresì funzioni di controllo generale sul buon andamento e sul corretto funzionamento dell’associazione.
Decide su qualunque controversia insorga all’interno dell’associazione in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto, ed eventualmente del Regolamento e del Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e dell’associazione e deontologico per dirigenti dipendenti e collaboratori.
L’intervento del Collegio dei Garanti avviene su decisione e richiesta del Consiglio, ed in particolari casi di urgenza, dell’assemblea.
Art. 24 – Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo che ne definisce anche il relativo inquadramento normativo ed economico. Il Direttore:
– è responsabile del funzionamento della struttura dell’associazione e sovrintende a tutte le attività operative e funzionali della stessa;
– concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva, su delega, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nella rappresentanza politica interna ed esterna all’associazione;
– partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell’associazione con diritto di voto consultivo;
– propone al Consiglio Direttivo l’articolazione della struttura organizzativa dell’associazione e l’attribuzione o revoca degli incarichi ai dipendenti e collaboratori;
L’espletamento di tali funzioni è svolto in via esclusiva e non delegabile.
Tutti i dipendenti rispondono direttamente al Direttore. Altri compiti e funzioni del Direttore sono stabiliti dal Regolamento.
Il Direttore può avvalersi del Comitato Scientifico (se costituito) e di una eventuale Consulta Tecnica che può essere formata sia da soci che da persone esterne all’associazione che il Direttore stesso provvede a nominare, informando il Consiglio.
Art. 25 – Codice etico
L’associazione può dotarsi di uno specifico Codice Etico come strumento a disposizione dell’associazione per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della stessa e che introduca una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri associati, dirigenti, dipendenti verso i diversi stakeholder.
Il Codice Etico è approvato dall’Assemblea dei soci.
Art. 26 – Regolamento generale
L’Associazione può dotarsi di un regolamento generale ad uso interno.
Il Regolamento Attuativo, approvato dall’Assemblea, è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.
Art. 27 – Fondo comune
Il Fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte gli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, il fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.
Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole dei ¾ degli associati. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 29 – Tutte le cariche elettive sono gratuite, tranne i rimborsi delle spese vive sostenute e preventivamente autorizzate.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 – Rinvio legislativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi vigenti in materia.