INFORMAZIONI UTILI SULLA PESCA SPORTIVA ALLA LUCE DELL’ULTIMO DPCM del 03 novembre 2020
All’indomani delle dirette Facebook dei giorni scorsi con il Presidente Fipsas Claudio Matteoli ed il Direttore Fiops e collaboratore Fipsas Francesco Ruscelli nelle quali sono state approfondite le varie questioni dell’ultimo DPCM del 03 novembre 2020, condividiamo queste schede di sintesi che riassumono le parti salienti, oltre ad alcuni link utili.
– La nota Fipsas https://www.fipsas.it/news/4553-dpcm-del-3-novembre-2020 ;
– Il link al sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove potrete trovare la FAQ http://www.sport.governo.it/…/faq-al-dpcm-del-3…/… ( che vi suggeriamo di STAMPARVI);
– Ricordatevi l’autocertificazione – quando necessaria – che potete scaricare a questo link: https://www.interno.gov.it/…/modello_autodichiarazione… ;
–Vi informiamo, tuttavia , che in merito alla possibilità di esercizio della pesca sportiva fuori comune nel caso delle regioni appartenenti alle ZONE ARANCIONI non vi è omogeneità interpretativa da parte di numerose strutture locali delle forze dell’ordine preposte al controllo ( carabinieri, capitanerie di porto, ecc…); sembra, infatti, essere diffusa una interpretazione riduttiva da parte di queste strutture tesa a non inquadrare – indipendentemente dalle faq del Dipartimento dello Sport e dalle considerazioni presenti in queste schede – la pesca sportiva nelle zone arancioni come esercitabile fuori dal Comune di residenza; Siamo in attesa di ulteriori circolari interpretative in merito.
NUOVO DPCM
LE MISURE DEL GOVERNO PER RISPONDERE ALLA CRESCITA DEI CONTAGI
ITALIA DIVISA IN 3 ZONE: MISURE DIFFERENZIATE IN BASE A 3 SCENARI DI RISCHIO.
1. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (con misure ulteriori ancora più restrittive);
2. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard);
3. Resto del territorio con misure standard
• Le restrizioni e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi.
• Saranno garantiti ristori per le aree soggette a restrizioni.
ZONE GIALLE
MISURE STANDARD NAZIONALI
PESCA SPORTIVA E NEGOZI DI PESCA
• La pesca sportiva è consentita rispettando le norme in vigore per le altre attività sportive e motorie e le norme in vigore per gli spostamenti.
• E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
• La pesca sportiva potrà essere praticata dalle ore 5 alle ore 22. Infatti dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
• I negozi di vendita al dettaglio sono aperti.
ZONE ARANCIONI
MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO
PESCA SPORTIVA E NEGOZI DI PESCA
• Non vi è una disposizione specifica per l’attività sportiva con la conseguenza che si applica la disciplina di carattere generale prevista per le zone gialle. La pesca sportiva è quindi consentita. L’espressione utilizzata a proposito degli spostamenti tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune” lascia intendere che sia possibile spostarsi dal proprio comune per svolgere la pesca sportiva in altro comune, ma rimanendo all’interno della Regione.
• Occorre munirsi di autocertificazione.
• I negozi di vendita al dettaglio sono aperti, in quanto le attività sospese sono quelle della ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
ZONE ROSSE
MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO
PESCA SPORTIVA E NEGOZI DI PESCA
• Sono vietate le attività sportive di base all’aperto presso circoli ricreativi e centri sportivi.
• La pesca sportiva è consentita, ma con le limitazioni negli spostamenti e, quindi, solo all’interno del comune di residenza.
• Le attività di vendita al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero sono consentite per rientranti codice Ateco 4764.10
Riportiamo di seguito la Faq del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri che specifica ulteriormente ciò che è consentito in materia di pesca sportiva individuale e agonistica:
8. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP. Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.