COME È POSSIBILE?

Feb 20, 2021

Questa la Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri inserita il 5 maggio 2020 dove veniva finalmente riconosciuta la pesca come attività sportiva.

La “fase due” infatti prevedeva la ripresa di una serie di pratiche sportive e ricreative che non creassero assembramenti e che potessero essere svolte rispettando il distanziamento sociale e l’utilizzo di appositi strumenti di prevenzione come le mascherine.

Con questa Faq veniva precisato che la pesca sportiva rientrava fra le attività sportive consentite.

E’ possibile fare pesca sportiva?

E’ possibile in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti

Questa la Faq del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata il 10 novembre e ancora presente riguardo a ciò che è consentito in materia di pesca sportiva individuale e agonistica nella zone gialle, arancioni o rosse

È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.

Si deduce che la pratica della pesca sportiva sia consentita in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e le norme in vigore per gli spostamenti. Nella zona rossa può essere praticata solo nel comune di residenza.

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#sport_individuali

Queste le Faq pubblicate in data 15 novembre, e ancora presenti, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla possibilità di svolgere attività venatoria e pesca sportiva nelle zone arancioni e rosse.

ZONA ARANCIONE

E’ possibile praticare l’attività venatoria e la pesca dilettantistica o sportiva?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio comune

ZONA ROSSA

E’ possibile praticare l’attività venatoria e la pesca dilettantistica o sportiva?

No

In contrasto con la Faq dello scorso maggio e con la Faq presente sul sito del Dipartimento dello Sport, si specifica che la pesca sportiva nella zone arancioni può essere praticata solo nel comune di residenza mentre nelle zone rosse è vietata

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

In conseguenza della confusione generata dalla presenza contestuale sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio di due Faq che affermano cose diverse in materia di possibilità di esercizio della pesca sportiva, Fipsas e Fiops si sono immediatamente attivate fin da ieri, domenica 15 novembre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consigli, presso il Ministero delle Politiche Agricole e verso numerosi parlamentari e senatori affinché la questione venga chiarita ripristinando un’unica interpretazione che ristabilisca, con chiarezza, che la pesca sportiva è attività sportiva che può essere esercitata sia nelle zone arancioni che rosse al pari di tutte le altre attività sportive non sospese. 

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