VADEMECUM PER PRATICA DELLA PESCA SPORTIVA NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19

Feb 19, 2021

L’art. 1 comma 1 Lettera F del DPCM 26 marzo 2020 stabilisce che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ma è consentito svolgere (individualmente o con accompagnatore per minori) attività sportiva o motoria nel rispetto della distanza di almeno 2 mt per l’attività sportiva e di almeno 1 mt per ogni altra attività.

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.

 Quindi: a partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita, non più solo in prossimità della propria abitazione. E’ possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività (questo, a nostro avviso, permette anche l’utilizzo di barche a titolo individuale per la pesca sportiva, salvo diversa previsione regionale).

Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Nelle FAQ presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it/it/faq-fasedue) si precisa che chi svolge attività sportiva o motoria non deve portare con sé un modello di autocertificazione e che l’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.

Sempre nelle FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si precisa anche che la pratica della pesca sportiva è possibile in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti.

Con il termine pesca sportiva si intende ogni genere di attività di pesca dilettantistica, non professionale. Il termine pesca sportiva e ricreativa sono da considerarsi sinonimi della comune dizione “pesca dilettantistica”.

Per svolgere la pesca dilettantistica nelle acque interne è necessario avere effettuato il versamento della tassa di concessione regionale per la licenza.

Per svolgere la pesca sportiva in mare è necessario avere effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al DM 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

Consigliamo, tuttavia, di verificare che non siano presenti nella vostra regione o nel vostro comune di residenza o domicilio, ordinanze regionali e comunali più restrittive che limitino gli spostamenti, la tipologia delle attività consentite e l’utilizzo dei mezzi come le barche.

Nella pagina Facebook della FIOPS potrete trovare l’elenco delle ordinanze Regionali, e a breve verranno inserite anche sul sito FIOPS.

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