OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 982

Feb 18, 2021

Le osservazioni della Fiops sulla proposta di legge A.C. 982 Gallinella et al. – XIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati

La proposta di legge 982 attualmente in discussione presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati riguarda vari aspetti legati al riordino della normativa in materia di agricoltura e di pesca. Quest’ultima è argomento di soli due dei 32 articoli del testo (16 e 17).

Occorre anzitutto evidenziare la necessità di considerare la pesca sportiva e ricreativa come attività da promuovere e tutelare dal momento che, a fronte di un ridotto impatto ambientale, genera un indubbio notevole ritorno economico per le comunità locali anche attraverso il turismo, senza contare i benefici sociali e individuali. Pertanto si ritiene che questo settore meriti un’attenzione specifica e un testo di legge ad essa dedicato.

Venendo al merito della proposta di legge in oggetto, in particolare l’art. 16 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, da emanarsi entro 12 mesi dalla promulgazione della legge sulla base di alcuni principi e criteri direttivi.

Tra questi si segnala la seguente lettera:

g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell’Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l’esercizio della pesca sportiva; 

Tale testo ricalca quanto già proposto nella scorsa legislatura dal c.d. Testo Unico per la riforma del settore ittico (A.C. 338 e abbinati), approvato alla Camera e arenatosi poi al Senato. Le associazioni rappresentative della pesca ricreativa avevano nell’occasione concordato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la concertazione di ogni eventuale provvedimento con le associazioni della pesca sportiva e ricreativa e il mantenimento della strumentazione attualmente consentita, sottolineando quanto questa sia perfettamente coerente con le norme comunitarie.

Appare verosimile che la riproposizione del principio direttivo sopra citato risponda a istanze provenienti da alcune associazioni della pesca professionale che, strumentalizzando il conflitto con la pesca ricreativa, hanno talvolta manifestato contrarietà all’utilizzo per la pesca ricreativa di attrezzi non individuali quali nasse e palangari ritenendoli strumenti riservati alla pesca professionale. Tali affermazioni sono prive di alcuna giustificazione tecnica e scientifica e rischiano di risultare soltanto pretenziose.

Del resto l’attuale normativa vigente per gli attrezzi della pesca ricreativa italiana risulta già perfettamente conforme con i dettami dell’Unione Europea e in particolare con l’articolo 17, comma 1 del regolamento comunitario 1967/2006 che indica l’attrezzatura vietata alla pesca sportiva:

1- Nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

Pertanto non esiste alcuna necessità di adeguamento ad alcunché. Tale proposta potrebbe invece sottendere una malcelata volontà di tornare sull’argomento nella speranza di ottenere qualche limitazione per la pesca ricreativa spesso considerata una “concorrente” non gradita della pesca commerciale. Si rileva che gli attrezzi non individuali sopra citati hanno già precise limitazioni d’uso per i ricreativi che, nel rispetto della normativa comunitaria, appaiono adeguate a un prelievo razionale e sostenibile, conforme ai limiti di pescato vigenti per il pescatore ricreativo.

Si ribadisce che i circa due milioni di pescatori sportivi italiani meriterebbero una più specifica considerazione e un testo di legge ad essi dedicato. Questa è piuttosto l’indicazione proveniente dall’Unione Europea che sempre più rilevanza attribuisce al fenomeno della pesca sportiva e ricreativa anche dal punto di vista socio-economico[1].

Tale testo di legge dovrebbe avere tra i propri principi ispiratori la considerazione che la risorsa ittica è un bene comune rifiutando il concetto, da più parti espresso e sotteso in alcune iniziative legislative e misure di gestione in discussione a vari livelli, che la risorsa ittica sia un bene esclusivo della pesca commerciale. Si pensi, per esempio, alla discussione del già citato Testo Unico nella scorsa legislatura, durante la quale la pesca ricreativa era stata accusata più o meno esplicitamente di concorrenza sleale con la pesca commerciale, suggerendo di fatto l’equazione tra pesca ricreativa e pesca illegale. Ciò non fa altro che esasperare la conflittualità tra i due settori che dovrebbero invece avere come obiettivo comune la tutela e la conservazione dell’ambiente marino. A questo proposito si sottolinea la necessità di incrementare le risorse a disposizione delle Capitanerie di porto per ottimizzare l’attività di controllo contro ogni forma di pesca illegale.

Di pari importanza sono inoltre la ricerca scientifica in materia di pesca ricreativa e la revisione dell’attuale normativa sulle misure minime delle specie ittiche al fine di consentire la possibilità di avere almeno un ciclo riproduttivo, superando la misura residuale di 7 cm ora applicata in modo del tutto inadeguato ad alcune specie di alto valore commerciale.

Concludendo, ci si auspica che ogni iniziativa parlamentare e/o ministeriale in materia di pesca sportiva e ricreativa possa essere concertata e discussa in tutte le sedi e in tutte le fasi del suo sviluppo con le associazioni rappresentative del settore.


Si veda, ad esempio, lo studio promosso recentemente dalla Commissione Pesca del Parlamento Europeo: Hyder et al. 2017, Research for PECH Committee – Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.

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