BASI PER UNA NUOVA LEGGE SULLE PESCA SPORTIVA E RICREATIVA NELLE ACQUE INTERNE

Feb 18, 2021

Ci sono voluti 87 anni perché una rivisitazione totale della norma quadro sulla pesca sportiva nelle acque interne, fatta dai pescatori sportivi per i pescatori sportivi, vedesse la luce.

Per iniziativa del vice presidente della Commissione ambiente del Senato Massimo Caleo, e di altri quindici senatori della Repubblica, ieri mattina, a Roma, presso la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, è stato presentato il disegno di Legge quadro “per l’esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e la conservazione della fauna delle acque interne in tutte le acque interne pubbliche del territorio nazionale”.

Tra le riforme proposte, la più importante, e anche la più richiesta dal mondo della pesca sportiva e ricreativa, quella che introduce una revisione della normativa per quanto riguarda lo status della fauna ittica, finora giuridicamente ritenuta “res nullius”. Nel nuovo testo la fauna ittica viene, invece, considerata “patrimonio indisponibile dello Stato”, con evidenti conseguenze positive verso una gestione della risorsa naturale orientata non al semplice prelievo, ma alla preservazione della stessa.

Con la proposta di legge presentata, si intende superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione che risale molto indietro nel tempo (regio decreto n. 1604 del 1931) e connotato da una serie di provvedimenti assolutamente diseguali, e il più delle volte in contrapposizione tra loro, dovuti alla delega statale alle regioni in materia di pesca in acque interne.

Il provvedimento, quindi, si propone come un moderno quadro di riferimento, che assume una funzione di cornice atta a individuare le linee di indirizzo generali per la gestione di un’attività che rappresenta uno dei più importanti settori ricreativi in ambito nazionale. Altresì, il provvedimento si propone di valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività turistiche e sportive legate alla pesca, a favorire la tutela e l’educazione ambientale e la promozione territoriale, anche nell’ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse che si intende regolamentare, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.

Il disegno di legge è stato possibile anche grazie al contributo decisivo e determinante della Fiops e della Fipsas che hanno fornito elementi di contenuto importanti.

“Dopo quasi un secolo è arrivato il momento di modificare la legge quadro nelle acque interne. Il testo – commenta con orgoglio il direttore della Fiops Francesco Ruscelli – rappresenta una base di partenza approfondita e necessaria sulla quale costruire un percorso di confronto ampio con i pescatori nei prossimi mesi in previsione della discussione che ci auguriamo venga avviata con l’inizio della nuova legislatura”.

“A queste nuove norme – ha aggiunto il presidente della Fipsas Ugo Claudio Matteoli – le Regioni dovranno indubbiamente fare riferimento, adeguando e trasformando la legislazione regionale e avranno finalmente gli strumenti utili per incentivare l’attività e la pratica alieutica”.

Entrando nello specifico, la proposta di legge si compone di 22 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono i principi generali e le finalità della Legge.

Gli articoli dal 3 all’8 contengono le specifiche delle attività consentite nelle acque interne italiane. Inoltre, nell’art. 3 si dà la possibilità al pescatore sportivo di attraversare i fondi privati per raggiungere la zona di pesca.

L’articolo 9 istituisce le Guide di pesca sportiva e ricreativa.

Gli articoli dal 10 al 14 contengono le modalità di concessione/gestione delle acque, della loro classificazione e degli interventi preventivi di tutela durante gli svasi.

Gli articoli dal 14 al 18 contengono le norme sulla vigilanza ittica e ambientale, gli illeciti e le sanzioni amministrative e penali comminate durante l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. 

L’articolo 19 riguarda i ripopolamenti ittici.

L’articolo 20 istituisce l’Osservatorio Nazionale sul Bracconaggio ittico.

L’articolo 21 regola gli introiti e la destinazione dei proventi derivanti dalle licenze di pesca.

L’articolo 22 regola, infine, l’entrata in vigore della presente legge e abroga le precedenti leggi e normative di riferimento e contiene la norma di invarianza finanziaria.

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