AUDIZIONE SUL PDL C. 1008-1009-1636 (SETTORE ITTICO) XIII COMMISSIONE

Feb 18, 2021

Le proposte della Fiops

Si è tenuta oggi alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati l’audizione sul pdl C. 1008-1009-1636 (settore ittico) durante la quale sono state discusse una serie di proposte di legge che, pur trattando di pesca professionale, incidentalmente toccano alcuni aspetti importanti della pesca sportiva e ricreativa. 
All’audizione, presieduta dall’onorevole Filippo Gallinella erano presenti per la FIOPS – Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva il direttore Francesco Ruscelli insieme all’avvocato Filippo Cassola, per la Fipsas Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato il consigliere federale Alberto Gentile e, per Arci Pesca Fisa il presidente Fabio Venanzi.

Le associazioni hanno unanimemente richiesto lo stralcio delle parti che riguardano la pesca sportiva e ricreativa dai disegni di legge.
La Fiops, da parte sua ha depositato una serie di articolate osservazioni che potrete leggere di seguito chiedendo che la materia della pesca sportiva e ricreativa venga affrontata in un autonomo disegno di legge. Fiops ha inoltre annunciato la presentazione di un disegno di legge che affronterà in maniera organica il settore della pesca sportiva e ricreativa che intende condivide con le altre associazioni e portare all’attenzione della commissione già nel giro di pochi giorni. 

Il testo, frutto del gruppo di lavoro Fiops pesca in mare, affronterà tutti gli aspetti della pesca sportiva e ricreativa in mare: l’aumento delle misure minime, la previsione dei periodi di frega, la disciplina della pesca sportiva nei porti in ogni parte d’Italia, la lotta al bracconaggio ittico, quella alla posa delle reti illegali sotto costa e molti altri importanti e sentiti temi.

Di seguito, nel dettaglio, le osservazioni presentate oggi:

Le proposte di legge in oggetto (C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani) contengono una serie di misure finalizzate al sostegno del settore della pesca professionale. Alle proposte C. 1008 e 1009 che ricalcano quasi integralmente il c.d. Testo Unico per la riforma del settore ittico (C. 338 e abbinati, proposto nella scorsa legislatura e arenatosi al Senato dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera), ha fatto seguito la proposta C. 1636 che, pur differenziandosi in alcuni aspetti, ha un impianto sostanzialmente simile.

Come già ampiamente osservato dalle associazioni rappresentative della pesca ricreativa durante la scorsa legislatura, il problema metodologico di fondo appare sempre lo stesso. All’interno di testi riguardanti evidentemente la pesca professionale (come è chiaro fin dal titolo stesso delle tre proposte di legge: Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale) vengono inserite norme potenzialmente penalizzanti e restrittive per la pesca sportiva e ricreativa, come se quest’ultima rappresentasse una categoria minore e subalterna che non ha dignità di essere trattata in maniera compiuta ed articolata.

In particolare, facendo riferimento all’art. 13 comma 2 dell’A.C. 1008, sono riproposte le deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca non professionale secondo alcuni principi e criteri direttivi tra cui si sottolineano i seguenti:

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato; 

c) prevedere che parte delle risorse derivanti dalle tasse sul rilascio delle licenze di pesca sportiva confluisca nel Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) di cui all’articolo 1, comma 244, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell’attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro; 

d) adeguare le disposizioni degli articoli 138 (relativo agli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (che indica le limitazioni all’uso di taluni attrezzi per la pesca sportiva) del regolamento di cui al DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell’Unione europea in materia di strumentazione; 
Disposizioni analoghe alle lettere b) e d) sopra riportate si ritrovano all’art. 13 della proposta di legge C. 1009 (si vedano le lettere b) e c) al comma 2). La delega per il riordino degli attrezzi prevista alla lettera d) è inoltre riproposta con una formulazione simile anche all’art. 2 comma 2, lettera f), dell’A.C. 1636. 

Vi è poi in quest’ultima proposta di legge la novità della marcatura delle catture della pesca non professionale tramite il taglio della pinna caudale e delle pinne pettorali per evitarne il commercio illegale (art. 8).

Come già ripetutamente sottolineato nei mesi scorsi e ancor prima durante la discussione del sopra citato Testo Unico nella scorsa legislatura, riteniamo del tutto inappropriato che norme isolate sulla pesca sportiva e ricreativa siano inserite in testi riguardanti la pesca professionale senza affrontare il complesso delle problematiche della pesca sportiva e ricreativa stessa la quale, in virtù del numeri di praticanti e dell’importanza economica e sociale del settore, meriterebbe ben altra e specifica considerazione.

Non può essere accettabile in particolare la proposta di destinare i proventi di una non meglio definita licenza per l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa al Fondo di solidarietà per il settore della pesca, presupponendo e certificando in tal modo lo stato di subalternità della pesca dilettantistica rispetto alla pesca professionale.
Al contrario, si afferma con vigore l’importanza e la necessità di considerare la pesca sportiva e ricreativa come attività da promuovere e tutelare dal momento che, a fronte di un ridotto impatto ambientale, genera un elevato ritorno economico per le comunità locali anche attraverso il turismo, senza contare i benefici sociali e individuali. 

Alla fine della scorsa legislatura, in particolare, le associazioni rappresentative della pesca ricreativa avevano concordato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la concertazione di ogni eventuale provvedimento e il mantenimento della strumentazione attualmente consentita, sottolineando quanto questa sia perfettamente coerente con le norme comunitarie.
Si ribadisce ancora una volta con fermezza che non sono accettabili misure di limitazioni o di restrizione agli attrezzi utilizzabili per l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, come già evidenziato sia durante la scorsa legislatura a proposito del Testo Unico C. 338 e abbinati sia nello scorso febbraio in sede di audizione davanti a questa Commissione in merito alla proposta di legge C. 982 Gallinella per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Appare verosimile che la riproposizione del principio direttivo sopra citato risponda a istanze provenienti da alcune associazioni della pesca professionale che, strumentalizzando il conflitto con la pesca ricreativa, hanno talvolta manifestato contrarietà all’utilizzo per la pesca ricreativa di attrezzi non individuali quali nasse e palangari ritenendoli strumenti riservati alla pesca professionale. Tali affermazioni sono prive di alcuna giustificazione tecnica e scientifica e rischiano di risultare soltanto pretestuose.

Del resto l’attuale normativa vigente per gli attrezzi della pesca ricreativa italiana risulta già perfettamente conforme con i dettami dell’Unione Europea e in particolare con l’articolo 17, comma 1 del regolamento comunitario 1967/2006 che indica l’attrezzatura vietata alla pesca sportiva: 

1- Nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie. 
Pertanto non esiste alcuna necessità di adeguamento ad alcunché. Tale proposta potrebbe invece sottendere una malcelata volontà di tornare sull’argomento nella speranza di ottenere qualche limitazione per la pesca ricreativa spesso considerata una “concorrente” non gradita della pesca commerciale. Si rileva che gli attrezzi non individuali sopra citati hanno già precise limitazioni d’uso per i ricreativi che, nel rispetto della normativa comunitaria, appaiono adeguate a un prelievo razionale e sostenibile, conforme ai limiti di pescato vigenti per il pescatore ricreativo.
Il mantenimento della strumentazione attualmente consentita costituisce questione prioritaria per l’associazione nella consapevolezza e nel rispetto della basilare considerazione per la quale non è accettabile penalizzare i pescatori ricreativi rispettosi delle regole.

Non è in discussione l’esigenza di tutelare il settore della pesca professionale e di conciliare la sua sostenibilità ambientale con quella socio-economica, tuttavia ci si chiede quando sarà data attenzione anche ai circa 2 milioni di pescatori sportivi e ricreativi in mare. Che attenzione si dà a un settore che fa girare un indotto da oltre 2 miliardi di euro all’anno? 

Si ritiene infatti che i circa due milioni di pescatori sportivi italiani meriterebbero una più specifica considerazione e un testo di legge ad essi dedicato. Questa è piuttosto l’indicazione proveniente dall’Unione Europea che sempre più rilevanza attribuisce al fenomeno della pesca sportiva e ricreativa anche dal punto di vista socio-economico .

Tale testo di legge dovrebbe essere fondato sulla considerazione che la risorsa ittica è un bene comune rifiutando il concetto, da più parti espresso o sottinteso in alcune iniziative legislative a vari livelli, che la risorsa ittica costituisca un bene esclusivo della pesca commerciale.

Si pensi, per esempio, alla discussione del già citato Testo Unico nella scorsa legislatura, durante la quale la pesca ricreativa era stata accusata più o meno esplicitamente di concorrenza sleale con la pesca commerciale, suggerendo di fatto l’equazione tra pesca ricreativa e pesca illegale. Ciò non fa altro che esasperare la conflittualità tra i due settori, che dovrebbero invece avere come obiettivo comune la tutela e la conservazione dell’ambiente marino. 

La pesca illegale costituisce infatti un fenomeno da combattere a tutti i livelli e in tutte le sue forme. In questo senso la misura della marcatura del pescato per alcune specie prevista dall’art. 8 dell’A.C. 1636 sembra rispondere all’esigenza di distinguere nettamente i veri pescatori ricreativi da chi non si comporta come tale, bensì da professionista senza licenza mascherato da ricreativo.

Tuttavia si rileva come in mancanza di più severi e diffusi controlli, in particolare a terra sull’applicazione delle norme in materia di tracciabilità da parte di tutta la filiera commerciale e della ristorazione, l’efficacia di tale misura rischia di essere vanificata e di costituire solo un ulteriore obbligo per i pescatori che già rispettano le regole. A questo proposito si sottolinea pertanto, in primis, la necessità di incrementare le risorse a disposizione delle Capitanerie di porto e degli organi competenti per ottimizzare le attività di controllo contro ogni forma di pesca illegale. Da parte di FIOPS vi è piena disponibilità a collaborare sull’argomento nel rispetto delle diverse competenze e a discutere le misure più opportune per il contrasto alla pesca illegale, da qualsiasi parte essa provenga.

Di pari importanza sono inoltre la ricerca scientifica in materia di pesca ricreativa e la revisione dell’attuale normativa sulle misure minime delle specie ittiche al fine di consentire la possibilità di avere almeno un ciclo riproduttivo, superando la misura residuale di 7 cm ora applicata in modo del tutto inadeguato ad alcune specie di alto valore commerciale.

Concludendo, ci si auspica finalmente una diversa attenzione al mondo della pesca sportiva e ricreativa e che qualsiasi iniziativa parlamentare e/o ministeriale in materia possa essere concertata e discussa con le associazioni rappresentative del settore in ogni sede e in ogni fase del suo iter, con la considerazione e la dignità dovute ai pescatori sportivi e ricreativi rispettosi delle regole nell’esercizio di ogni forma di pesca consentita dalle leggi attualmente vigenti.

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