Ci sono voluti 87 anni perché una rivisitazione totale
della norma quadro sulla pesca sportiva nelle acque interne, fatta dai
pescatori sportivi per i pescatori sportivi, vedesse la luce.
Per iniziativa del vice presidente della Commissione
ambiente del Senato Massimo Caleo, e di altri quindici senatori della Repubblica,
ieri mattina, a Roma, presso la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, è
stato presentato il disegno di Legge quadro "per l’esercizio della pesca
della fauna ittica e per la protezione e la conservazione della fauna delle
acque interne in tutte le acque interne pubbliche del territorio
nazionale".
Tra le riforme proposte, la più importante, e anche la
più richiesta dal mondo della pesca sportiva e ricreativa, quella che introduce
una revisione della normativa per quanto riguarda lo status della fauna ittica,
finora giuridicamente ritenuta "res nullius". Nel nuovo testo la
fauna ittica viene, invece, considerata "patrimonio indisponibile dello
Stato", con evidenti conseguenze positive verso una gestione della risorsa
naturale orientata non al semplice prelievo, ma alla preservazione della
stessa.
Con la proposta di legge presentata, si intende
superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione che risale
molto indietro nel tempo (regio decreto n. 1604 del 1931) e connotato da una
serie di provvedimenti assolutamente diseguali, e il più delle volte in
contrapposizione tra loro, dovuti alla delega statale alle regioni in materia
di pesca in acque interne.
Il provvedimento, quindi, si propone come un moderno
quadro di riferimento, che assume una funzione di cornice atta a individuare le
linee di indirizzo generali per la gestione di un'attività che rappresenta uno
dei più importanti settori ricreativi in ambito nazionale. Altresì, il
provvedimento si propone di valorizzare le acque interne e le loro prossimità
mediante la promozione delle attività turistiche e sportive legate alla pesca,
a favorire la tutela e l'educazione ambientale e la promozione territoriale,
anche nell'ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse che si intende
regolamentare, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia
integrato, condiviso e sostenibile.
Il disegno di legge è stato possibile anche grazie al
contributo decisivo e determinante della Fiops e della Fipsas che hanno fornito
elementi di contenuto importanti.
“Dopo quasi un secolo è arrivato il momento di
modificare la legge quadro nelle acque interne. Il testo – commenta con
orgoglio il direttore della Fiops Francesco Ruscelli – rappresenta una base di
partenza approfondita e necessaria sulla quale costruire un percorso di
confronto ampio con i pescatori nei prossimi mesi in previsione della
discussione che ci auguriamo venga avviata con l’inizio della nuova
legislatura”.
“A queste nuove norme – ha aggiunto il presidente
della Fipsas Ugo Claudio Matteoli – le Regioni dovranno indubbiamente fare
riferimento, adeguando e trasformando la legislazione regionale e avranno
finalmente gli strumenti utili per incentivare l'attività e la pratica
alieutica”.
Entrando nello specifico, la proposta di legge si
compone di 22 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono i principi generali e le
finalità della Legge.
Gli articoli dal 3 all'8 contengono le specifiche
delle attività consentite nelle acque interne italiane. Inoltre, nell’art. 3 si
dà la possibilità al pescatore sportivo di attraversare i fondi privati per
raggiungere la zona di pesca.
L'articolo 9 istituisce le Guide di pesca sportiva e
ricreativa.
Gli articoli dal 10 al 14 contengono le modalità di
concessione/gestione delle acque, della loro classificazione e degli interventi
preventivi di tutela durante gli svasi.
Gli articoli dal 14 al 18 contengono le norme sulla
vigilanza ittica e ambientale, gli illeciti e le sanzioni amministrative e
penali comminate durante l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
L'articolo 19 riguarda i ripopolamenti ittici.
L'articolo 20 istituisce l’Osservatorio Nazionale sul
Bracconaggio ittico.
L'articolo 21 regola gli introiti e la destinazione
dei proventi derivanti dalle licenze di pesca.
L'articolo 22 regola, infine, l'entrata in vigore
della presente legge e abroga le precedenti leggi e normative di riferimento e
contiene la norma di invarianza finanziaria.